Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 867/2008 è così modificato: 1) all’articolo 3, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera c): «c) è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori previsto all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o per un’infrazione nell’ambito dell’applicazione di una misura di sviluppo rurale prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.»;" 2) l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato: a) il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell’organizzazione di operatori di cui trattasi;» b) il testo della lettera c) è così modificato: i) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;» ii) il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola nonché miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell’olio d’oliva;» iii) il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;» iv) il punto vi) è sostituito dal seguente: «vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine e delle olive da tavola;» 3) all’articolo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 30 % del finanziamento dell’Unione disponibile a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento e una percentuale minima del 12 % di detto finanziamento è destinata al settore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).»; 4) all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g): «g) misure e attività collegate alla lotta contro la mosca dell’olivo, ad eccezione delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii).»; 5) all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, il testo della lettera d), è sostituito dal seguente: «d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa;» 6) all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   in deroga ai paragrafi 2 e 4, quando una modifica di un programma di attività concerne la sostituzione di un’attività con un’altra appartenente allo stesso settore e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, l’organizzazione di operatori deve notificare la modifica all’autorità competente due mesi prima di iniziare la realizzazione della nuova attività. Se l’autorità competente non formula obiezioni entro un termine di un mese a decorrere dalla data di notifica, la modifica è considerata accolta. Alla notifica devono essere allegati documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica in questione non altera l’obiettivo iniziale di detto programma.»; 7) all’articolo 11, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4, per un importo non superiore alla totalità delle spese della prima rata effettivamente sostenute e verificate dallo Stato membro. Quest’ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.»; 8) all’articolo 18, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «1.   Entro il 31 gennaio che segue ciascun periodo di tre anni iniziato il 1o aprile, in conformità dell’articolo 8, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:».
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