Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 nov 2011
Il regolamento (UE) n. 691/2010 è così modificato: 1) l’articolo 14 è così modificato: a) nel paragrafo 1 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»; b) nel paragrafo 2 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»; c) nel paragrafo 3 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»; 2) il punto 1 dell’allegato I, parte 2, è sostituito dal seguente: «1.   INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA a) Il primo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey. Per quanto concerne gli Stati membri, le rispettive autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea, abilitati a fornire servizi di traffico aereo oppure servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, la misura del presente IEP è data dal livello di attuazione dei seguenti obiettivi di gestione: — politica e obiettivi di sicurezza; — gestione dei rischi per la sicurezza; — garanzia della sicurezza; — promozione della sicurezza; — cultura della sicurezza. b) Il secondo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’applicazione della seguente classifica di gravità basata sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi per rendere conto di almeno tre categorie di eventi: non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista ed eventi specifici relativi all’ATM, in tutti i centri di controllo del traffico aereo e negli aeroporti. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente metodologia negli aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno. Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea, quando riferiscono i suddetti eventi utilizzano le seguenti categorie di gravità: — inconveniente grave — inconveniente importante — inconveniente significativo — nessun effetto sulla sicurezza — imprecisato; ad esempio, le informazioni disponibili sono insufficienti, oppure non è stato possibile determinare la gravità a causa di prove non conclusive o contraddittorie. È d’obbligo riferire sull’applicazione della metodologia per ciascun singolo evento. c) Il terzo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dalla comunicazione da parte degli Stati membri e dei rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea, tramite un questionario elaborato in conformità alla lettera e), del livello di presenza e corrispondente assenza di cultura giusta. d) Nel primo periodo di riferimento non vi saranno obiettivi prestazionali in materia di sicurezza fissati a livello di Unione europea. Gli Stati membri potranno tuttavia stabilire obiettivi che ricalchino i presenti IEP. e) Per favorire l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza, l’AESA adotta, dopo aver consultato l’organo di valutazione delle prestazioni e prima dell’inizio del primo periodo di riferimento, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo in conformità della procedura adottata a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 216/2008. f) Eurocontrol fornisce, in tempo utile, le informazioni necessarie per elaborare la documentazione di cui alla lettera e), tra cui figura almeno la descrizione delle due metodologie: quella dello strumento di analisi dei rischi e il suo ulteriore perfezionamento, e quella basata sullo studio Safety Framework Maturity Survey e i suoi fattori di ponderazione. g) Le autorità nazionali di vigilanza comunicano all’AESA, entro il 1o febbraio di ogni anno, la misura annuale degli IEP di cui alle lettere da a) a c) (questionari sull’efficienza della gestione della sicurezza e cultura giusta) effettuata dalle medesime e dai fornitori di servizi di navigazione aerea per l’anno precedente. Queste misure annuali costituiscono i dati su cui fondare il monitoraggio di cui alle lettere h) e i). In caso di modifica della misura annuale degli IEP, le autorità nazionali di vigilanza ne danno comunicazione prima della data alla quale sono tenute a presentare la relazione annuale successiva. h) Le autorità nazionali di vigilanza monitorano l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, in conformità delle procedure per la sorveglianza della sicurezza stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 (*1) della Commissione. i) Nell’ambito delle ispezioni di standardizzazione, l’AESA monitora l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza, in conformità dei metodi di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008. L’AESA comunica l’esito di tali ispezioni all’organo di valutazione delle prestazioni. (*1)   GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.» "
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