Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
In vigore dal 22 nov 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
(1)
All', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che adottano per garantire la riuscita del programma. Tali misure sono di natura educativa e mirano a migliorare la conoscenza dei prodotti ortofrutticoli da parte del gruppo bersaglio o a sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane e possono coinvolgere insegnanti e genitori».
(2)
L'articolo 5 è così modificato:
(a)
Il paragrafo 1 è così modificato:
(i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:
(a)
costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti derivati contemplati dal programma "Frutta nelle scuole" distribuiti agli istituti scolastici.
(b)
costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma "Frutta nelle scuole" e che includono unicamente:
(i)
i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature, se previsti nella strategia;
(ii)
i costi per le attività di controllo e valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma "Frutta nelle scuole";
(iii)
i costi per la comunicazione, che sono direttamente connessi all'informazione del pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1; tali costi possono altresì includere una o più delle seguenti attività e misure di comunicazione:
—
campagne di informazione attraverso radio e televisione, comunicazioni elettroniche, stampa quotidiana e mezzi analoghi;
—
sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e a eventi simili;
—
materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili.»;
(ii)
è aggiunto il seguente nuovo comma:
«L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili agli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatta eccezione per i costi di personale che fanno parte dei costi connessi alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora si sia proceduto a esternalizzare dette attività.»
(b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5 % dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non supera il 10 % dell'importo annuale dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.».
(3)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti
1. L'autorità competente approva le domande di aiuto subordinatamente ai seguenti impegni scritti da parte del richiedente:
(a)
destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma "Frutta nelle scuole", a norma del presente regolamento, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;
(b)
utilizzare l'aiuto per il controllo e la valutazione del programma "Frutta nelle scuole" o per la comunicazione conformemente alla finalità del programma;
(c)
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini a norma dell' o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;
(d)
in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;
(e)
mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
(f)
sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
2. Nel caso dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii), si applicano solo i punti b), d) ed e) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. I richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) e lettera e), punto i), si impegnano inoltre per scritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o se del caso delle autorità scolastiche nonché i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti.
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente impegni scritti supplementari.».
(4)
L'articolo 8 è soppresso.
(5)
L'articolo 10 è così modificato:
(a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande di aiuto sono redatte in base alle modalità specificate dall'autorità competente dello Stato membro.
Le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), includono almeno le informazioni seguenti:
(a)
i quantitativi distribuiti;
(b)
il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
(c)
il numero di bambini che frequentano l'istituto scolastico facente parte del gruppo bersaglio individuato nella strategia dello Stato membro;
(d)
i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.»;
(b)
al paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Nel caso di domande di aiuto per la relazione di valutazione redatta in conformità dell'articolo 12, il termine è l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»
(c)
Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli importi richiesti nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti.».
(6)
L'articolo 11 è così modificato:
(a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente:»;
(b)
È inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente al momento della distribuzione dei beni o dei servizi interessati e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.»;
(c)
Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.».
(7)
All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne stabuiliscono l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo di attuazione dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per quanto attiene ai periodi successivi, entro la fine di febbraio di ogni quinto anno successivo al 29 febbraio 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione sui cinque anni precedenti il periodo di attuazione.».
(8)
L'articolo 13 è così modificato:
(a)
I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono le verifiche amministrative complete di tutte le domande di aiuto.
2. Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo dei documenti giustificativi relativi alla distribuzione dei prodotti, quali definiti dagli Stati membri. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco vertenti in particolare su:
(a)
la contabilità di cui all'articolo 7, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;
(b)
l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.»;
(b)
È inserito il seguente nuovo paragrafo 2 bis:
«2 bis. Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii) presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo della distribuzione dei beni e dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate:»
(c)
Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e, punto i).»;
(d)
Nella prima frase del paragrafo 6, il riferimento alla lettera e) è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) punto i).
(9)
L'articolo 14 è così modificato:
(a)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione europea al loro programma.»;
(b)
È inserito il seguente nuovo paragrafo 2 bis:
«2 bis. I siti web o altri mezzi di comunicazione del programma "Frutta nelle scuole" di uno Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), recano in ogni caso l'emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell'Unione europea.».
(10)
Al secondo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«(a)
l'esito dell'esercizio di controllo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, è inviato per e-mail all'indirizzo AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu;
(b)
i dettagli e i risultati dei controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 sono inviati all'indirizzo e-mail AGRI-J2@ec.europa.eu.».
Storico versioni
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