Art. 73 · Sospensione delle procedure

Art. 73

Sospensione delle procedure

In vigore dal 18 nov 2011
Sospensione delle procedure 1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati. 2.   L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del registro dell’Unione. 3.   L’amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti irrisolti che avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali processi. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova richiesta.
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