Art. 40 · Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito

Art. 40

Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito

In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche provenienti dal conto totale unionale verso il conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo le tabelle nazionali di assegnazione di ciascuno Stato membro.
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