Art. 1
In vigore dal 16 nov 2011
1. Il regolamento (CEE) n. 429/73 è abrogato.
2. L’abrogazione dell’atto di cui al paragrafo 1 non pregiudica:
a)
il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati in base all’atto di cui al paragrafo 1; e
b)
la validità delle modifiche apportate dall’atto di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.
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