Art. 27 · Modifica delle norme tecniche

Art. 27

Modifica delle norme tecniche

In vigore dal 16 nov 2011
Modifica delle norme tecniche Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ in ordine alle modifiche dell’allegato II e delle norme tecniche sugli standard applicabili concernenti la blindatura dei veicoli CIT e i giubbotti antiproiettile di cui agli , e le casseforti contenenti le armi di cui all’, paragrafo 2, al fine di tener conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove norme europee.
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