Art. 7
Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi
In vigore dal 16 nov 2011
Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi
1. Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti squilibri eccessivi, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo.
La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di vigilanza e il CESR, che è invitato ad adottare le misure che ritiene necessarie.
2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE adottare una raccomandazione che stabilisca l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e che raccomandi allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive.
La raccomandazione del Consiglio precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e specifica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato membro interessato deve presentare un piano d’azione correttivo. Il Consiglio, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE può decidere di rendere pubblica la sua raccomandazione.
Storico versioni
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