Art. 16
Riesame
In vigore dal 16 nov 2011
Riesame
1. Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione rivede e relaziona sull’applicazione del presente regolamento.
Tali relazioni valutano, tra l’altro:
a)
l’efficacia del presente regolamento;
b)
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.
Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
2. La Commissione invia le relazioni di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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