Art. 16 · Riesame

Art. 16

Riesame

In vigore dal 16 nov 2011
Riesame 1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione rivede e relaziona sull’applicazione del presente regolamento. Tali relazioni valutano, tra l’altro: a) l’efficacia del presente regolamento; b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE. Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. 2.   La Commissione invia le relazioni di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.
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