Art. 13 · Missioni di sorveglianza

Art. 13

Missioni di sorveglianza

In vigore dal 16 nov 2011
Missioni di sorveglianza 1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare missioni allo scopo di valutare la situazione economica nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento. 2.   La Commissione può effettuare missioni di sorveglianza rafforzata per gli Stati membri destinatari di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo a norma dell’, paragrafo 2, a fini di ispezioni in loco. 3.   Qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l’euro o sia ammesso all’ERM2 la Commissione può, se del caso, invitare i rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza. 4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e può, se opportuno, decidere di renderne pubblici i risultati 5.   In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.
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