Art. 5
Votazione in seno al Consiglio
In vigore dal 16 nov 2011
Votazione in seno al Consiglio
1. Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto delle misure di cui all’ e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.
2. Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s’intende quella definita a norma dell’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
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