Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Si applica inoltre la seguente definizione:
per «circostanze economiche eccezionali» si intendono le circostanze in cui il superamento del valore di riferimento del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (7).
Storico versioni
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