Art. 6
Ammende
In vigore dal 16 nov 2011
Ammende
1. Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE decida che uno Stato membro non ha intrapreso misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione, entro venti giorni da tale decisione, raccomanda che il Consiglio, mediante un’ulteriore decisione, imponga un’ammenda di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dello Stato membro nell’anno precedente.
2. La decisione di imposizione di un’ammenda è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.
4. Sulla base di circostanze economiche eccezionali, o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 8, TFUE e di cui al paragrafo 1, la Commissione raccomanda che il Consiglio riduca l’importo delle ammende o le annulli.
5. Se, a norma dell’, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest’ultimo è convertito in ammenda.
Se l’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’ è superiore all’importo dell’ammenda, la differenza è restituita allo Stato membro.
Se l’importo dell’ammenda è superiore all’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’, ovvero se non è stato costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza all’atto del pagamento dell’ammenda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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