Art. 5 · Depositi infruttiferi

Art. 5

Depositi infruttiferi

In vigore dal 16 nov 2011
Depositi infruttiferi 1.   Qualora il Consiglio decida, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste una situazione di disavanzo eccessivo in un Stato membro che ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure qualora la Commissione abbia accertato un inadempimento particolarmente grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio sanciti dal PSC, la Commissione, entro venti giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo richieda, mediante un’ulteriore decisione, allo Stato membro interessato la costituzione presso la Commissione di un deposito infruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL nell’anno precedente. 2.   La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. 3.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio. 4.   Sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 6, TFUE, e di cui al paragrafo 1, la Commissione può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito infruttifero o lo annulli. 5.   Il deposito è costituito presso la Commissione. Se, a norma dell’, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest’ultimo è trasformato in deposito infruttifero. Qualora l’entità di un deposito fruttifero costituito a norma dell’ e maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all’entità del deposito infruttifero da costituire a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la differenza è restituita allo Stato membro. Qualora l’entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all’entità del deposito fruttifero costituito a norma dell’ e maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.
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