Art. 4 · Depositi fruttiferi

Art. 4

Depositi fruttiferi

In vigore dal 16 nov 2011
Depositi fruttiferi 1.   Qualora il Consiglio adotti una decisione secondo cui uno Stato membro non ha dato seguito effettivo alla sua raccomandazione di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, la Commissione, entro venti giorni dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo, mediante un’ulteriore decisione, richieda allo Stato membro in questione la costituzione di un deposito fruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dell’anno precedente. 2.   La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. 3.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio. 4.   La Commissione, su richiesta motivata ad essa indirizzata dallo Stato membro interessato entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al paragrafo 1, può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito fruttifero o lo annulli. 5.   Il tasso d’interesse applicato al deposito fruttifero corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento. 6.   Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al secondo comma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/97 non sussista più, il Consiglio, sulla base di un’ulteriore raccomandazione della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare l’ulteriore raccomandazione della Commissione.
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