Art. 3 · Dialogo economico

Art. 3

Dialogo economico

In vigore dal 16 nov 2011
Dialogo economico Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma degli del presente regolamento. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.
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