Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«parte preventiva del patto di stabilità e crescita», il sistema di sorveglianza multilaterale istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97;
2)
«parte correttiva del patto di stabilità e crescita», la procedura volta a eliminare il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall’articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97;
3)
«circostanze economiche eccezionali», circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1173:oj#art-2