Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 nov 2011
Disposizioni transitorie 1.   L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal presente regolamento, si applica dal 1o giugno 2013. 2.   In deroga al paragrafo 1, le seguenti voci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) nella parte B, punto 3, la voce concernente il copolimero di metacrilato basico (E 1205); b) nella parte E, punto 12.1.2., la voce concernente l'uso del biossido di silicio (E 551) nei succedanei del sale; c) nella parte E, punto 17.1, la voce concernente l'uso del copolimero di metacrilato basico (E 1205) negli integratori alimentari in forma solida. 3.   Le disposizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 94/35/CE, all', paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10, della direttiva 94/36/CE, agli della direttiva 95/2/CE nonché agli allegati di dette direttive cessano di applicarsi dal 1o giugno 2013. 4.   In deroga al paragrafo 3, la voce di cui all'allegato IV della direttiva 95/2/CE concernente l'uso del biossido di silicio (E 551) nei succedanei del sale cessa di applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5.   Gli alimenti che sono stati immessi legalmente sul mercato prima del 1o giugno 2013, ma che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data limite di consumo del prodotto.
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