Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 nov 2011
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 e 3823 70 00 91) e originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente: Paese Società Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta) Codice addizionale TARIC India VVF Ltd, Taloja, Maharashtra 46,98 B110 Tutte le altre società 86,99 B999 Indonesia P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara 45,63 B112 Tutte le altre società 80,34 B999 Malaysia KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan 35,19 B113 Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor 61,01 B114 Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang 51,07 B117 Tutte le altre società 61,01 B999 3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi sopramenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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