Art. 1
In vigore dal 8 nov 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 e 3823 70 00 91) e originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta)
Codice addizionale TARIC
India
VVF Ltd, Taloja, Maharashtra
46,98
B110
Tutte le altre società
86,99
B999
Indonesia
P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara
45,63
B112
Tutte le altre società
80,34
B999
Malaysia
KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan
35,19
B113
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor
61,01
B114
Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang
51,07
B117
Tutte le altre società
61,01
B999
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi sopramenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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