Art. 9 · Credito per addestramento iniziato precedentemente all’applicazione del presente regolamento

Art. 9

Credito per addestramento iniziato precedentemente all’applicazione del presente regolamento

In vigore dal 3 nov 2011
Credito per addestramento iniziato precedentemente all’applicazione del presente regolamento 1.   Rispetto al rilascio di licenze conformi alla parte FCL in conformità all’allegato I, l’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla JAR pertinente, ottiene un credito pieno a condizione che l’addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l’8 aprile 2016. 2.   L’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago, ottiene un credito pieno ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte FCL, sulla base di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia. 3.   La relazione di credito descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti delle licenze parte FCL il credito viene concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere le licenze parte FCL. Essa contiene copie di tutti i documenti necessari per dimostrare la portata dell’addestramento nonché dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato.
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