Art. 6 · Conversione di qualifiche di prove in volo

Art. 6

Conversione di qualifiche di prove in volo

In vigore dal 3 nov 2011
Conversione di qualifiche di prove in volo 1.   I piloti che prima dell’applicazione del presente regolamento hanno effettuato prove in volo delle categorie 1 e 2, definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (3), o hanno addestrato piloti in prove in volo, vedono le loro qualifiche di prove in volo convertite in abilitazioni di prove in volo in conformità all’allegato I del presente regolamento e, se del caso, in certificati di istruttore di prove in volo dallo Stato membro che ha rilasciato le qualifiche delle prove in volo. 2.   Tale conversione viene effettuata in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’, paragrafi 4 e 5.
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