Art. 11
Idoneità sotto il profilo medico dell’equipaggio di cabina
In vigore dal 3 nov 2011
Idoneità sotto il profilo medico dell’equipaggio di cabina
1. I membri dell’equipaggio di cabina responsabili dell’esercizio degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 si conformano ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui all’allegato IV.
2. Gli esami o le visite mediche dei membri dell’equipaggio di cabina che sono stati condotti a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (4) e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento si considerano validi a norma del presente regolamento fino al verificarsi per primo, secondo l’ordine cronologico, di uno di questi eventi:
a)
allo scadere del periodo di validità stabilito dall’autorità competente conformemente al regolamento (CEE) n. 3922/91; oppure
b)
allo scadere del periodo di validità previsto al punto MED.C.005 dell’allegato IV.
Il periodo di validità viene calcolato a partire dalla data dell’ultimo esame o visita medica.
Con la fine del periodo di validità i successivi esami aeromedici vengono condotti in conformità all’allegato IV.
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