Art. 10
Credito per licenze di pilota ottenute durante il servizio militare
In vigore dal 3 nov 2011
Credito per licenze di pilota ottenute durante il servizio militare
1. Per ottenere licenze conformi alla parte FCL i titolari di licenze di volo militari devono rivolgersi allo Stato membro nel quale hanno servito.
2. La conoscenza, l’esperienza e la capacità acquisite durante il servizio militare ottengono credito ai fini dei pertinenti requisiti dell’allegato I in conformità al contenuto di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia.
3. La relazione di credito:
a)
descrive i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze, le abilitazioni, i certificati, le autorizzazioni e/o le qualifiche militari;
b)
descrive la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;
c)
indica per quali requisiti di cui all’allegato I deve essere concesso il credito;
d)
indica eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze parte FCL e indica eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni;
e)
include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi che precedono, accompagnati da copie dei relativi requisiti e procedure nazionali.
Storico versioni
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