Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 ott 2011
Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato: 1) all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall’autorità nazionale competente in materia di salute pubblica.»; 2) all’articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell’Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 30 settembre («la prima presentazione dei programmi») e il 15 aprile («la seconda presentazione dei programmi») di ogni anno. Per il 2012 la prima presentazione dei programmi può avvenire fino al 30 novembre 2011.»; 3) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 novembre per quanto riguarda la prima presentazione dei programmi ed entro il 15 giugno per quanto riguarda la seconda presentazione dei programmi.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro il 31 gennaio per quanto riguarda la prima presentazione dei programmi ed entro il 16 agosto per quanto riguarda la seconda presentazione dei programmi, la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale: a) con la normativa dell’Unione europea; o b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o c) con i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi.»: c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 aprile per la prima presentazione dei programmi ed entro il 15 novembre per la seconda presentazione, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, sono fissati i seguenti termini per la prima presentazione dei programmi nel 2012: a) l’elenco di cui al paragrafo 1 viene presentato dagli Stati membri e trasmesso alla Commissione entro il 15 febbraio 2012; b) la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 2 entro il 26 aprile 2012; e c) la Commissione decide entro il 30 giugno 2012, quali programmi può cofinanziare.»; 4) all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto e la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione. Lo Stato membro trasmette inoltre alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto concluso dall’organizzazione proponente selezionata con l’organismo di esecuzione. Quest’ultimo contratto impone all’organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 25.»; 5) all’articolo 17, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.»; 6) all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia delle relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all’articolo 18.»; 7) all’articolo 23, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.»
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