Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 ott 2011
Il regolamento (CE) n. 194/2008 è così modificato: 1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato VI. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato VI o utilizzato a loro beneficio. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1.   L’allegato VI comprende: a) i membri di alto livello dell’ex consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), le autorità birmane del settore del turismo, i membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i loro familiari; b) gli ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i loro familiari; c) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b). 2.   L’allegato VI riporta i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell’elenco. 3.   L’allegato VI riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; 3) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato IV sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 1, esso modifica l’allegato VI di conseguenza. 3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 5.   Il Consiglio modifica gli allegati V e VII sulla base delle decisioni adottate con riguardo agli allegati I e III della decisione 2010/232/PESC del Consiglio (*1). (*1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.»."
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