Art. 7 · Monitoraggio dei mercati

Art. 7

Monitoraggio dei mercati

In vigore dal 25 ott 2011
Monitoraggio dei mercati 1.   L’Agenzia procede al monitoraggio dell’attività di negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso conformemente all’. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale. Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’, paragrafo 2, seconda frase, all’, paragrafo 5, prima frase e all’. 3.   L’Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e la mette a disposizione del pubblico. In tali relazioni l’Agenzia valuta l’operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l’integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se ai fini di un’accresciuta trasparenza del mercato sia opportuna l’introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009. L’Agenzia può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l’Agenzia si consulta con le parti interessate, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l’ESMA. Tutte le raccomandazioni dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e del pubblico.
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