Art. 6
Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
In vigore dal 25 ott 2011
Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell’ al fine di:
a)
allineare le definizioni di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e 5, al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti disposizioni legislative dell’Unione nei settori dei servizi finanziari e dell’energia; e
b)
aggiornare tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell’energia all’ingrosso.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:
a)
del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell’elettricità e del gas, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;
b)
delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell’elettricità e del gas e sui mercati delle merci e dei derivati;
c)
del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e
d)
dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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