Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 ott 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti. Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono: a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti; b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso; e d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo. Un’informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso; 2) per «manipolazioni del mercato» s’intendono: a) la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso: i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso; ii) che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all’ingrosso in questione; o iii) che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso; o b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che: i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso; 3) «tentata manipolazione del mercato»: a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di: i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso; ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o iii) utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso; o b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso; 4) «prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione: a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga nell’Unione; b) i derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione; c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione; d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione. I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso; 5) per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o di gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi. Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici; 6) «mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso; 7) «operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all’ingrosso; 8) «persona», una persona fisica o giuridica; 9) «autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’ della direttiva 2003/6/CE; 10) «autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (10), oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (11); 11) «gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’, punto 4, della direttiva 2009/73/CE; 12) «impresa madre»: impresa madre ai sensi degli della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (12); 13) «impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; 14) «distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’, punto 5, della direttiva 2009/73/CE; 15) «distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’, punto 5, della direttiva 2009/72/CE.
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