Art. 19
Relazioni internazionali
In vigore dal 25 ott 2011
Relazioni internazionali
Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, fra cui il servizio europeo per l’azione esterna, l’Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelli che hanno un impatto sul mercato dell’Unione dell’energia all’ingrosso, al fine di promuovere l’armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.
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