Art. 18 · Sanzioni

Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 25 ott 2011
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2013 e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
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