Art. 13 · Attuazione del divieto di abusi di mercato

Art. 13

Attuazione del divieto di abusi di mercato

In vigore dal 25 ott 2011
Attuazione del divieto di abusi di mercato 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l’attuazione dei divieti di cui agli e dell’obbligo di cui all’. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l’espletamento di tale funzione entro il 29 giugno 2013. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato. Tali poteri possono essere esercitati: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; o c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti. Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o chiunque compia professionalmente le operazioni di cui all’, paragrafo 4, lettera d). 2.   I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di: a) accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia; b) chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente; c) condurre sopralluoghi; d) richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati; e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi; f) presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi; g) presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.
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