Art. 12 · Affidabilità operativa

Art. 12

Affidabilità operativa

In vigore dal 25 ott 2011
Affidabilità operativa 1.   L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell', paragrafo 2, e degli . L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi. Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 5, o dell’ e mettono in atto le misure necessarie a impedire l’uso improprio di tali informazioni. L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati. 2.   Fatto salvo l’, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L’Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell’interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell’energia. L’Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a metterle a disposizione del pubblico.
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