Art. 11
Protezione dei dati
In vigore dal 25 ott 2011
Protezione dei dati
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14), o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (15), in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.
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