Art. 1 · Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

In vigore dal 25 ott 2011
Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione 1.   Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia»), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso. 2.   Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. Gli del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che consistono in strumenti finanziari e che sono soggetti all’ della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE, come pure l’applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento. 3.   L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’ della direttiva 2003/6/CE e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli del presente regolamento. 4.   Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia provvede a che l’Agenzia assolva i compiti attribuitile dal presente regolamento, secondo il disposto dello stesso e del regolamento (CE) n. 713/2009. 5.   Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.
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