Art. 5 · Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Art. 5

Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

In vigore dal 25 ott 2011
Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare Qualunque misura dell’Unione adottata nell’ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
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