Art. 9 · Progetti pilota

Art. 9

Progetti pilota

In vigore dal 25 ott 2011
Progetti pilota 1.   Soltanto su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, e in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione, l’agenzia, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera l), può realizzare progetti pilota di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE. L’agenzia informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e, per le questioni relative alla protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dell’evoluzione dei progetti pilota di cui al primo comma. 2.   Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi successivi.
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