Art. 33 · Esecuzione del bilancio

Art. 33

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 25 ott 2011
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’agenzia. 2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. 3.   Entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’agenzia comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori dell’agenzia corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4.   Entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche all’autorità di bilancio. 5.   Al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere. 6.   Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’agenzia. 7.   Entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, all’autorità di bilancio, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, nonché ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac. 8.   I conti definitivi sono pubblicati. 9.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di amministrazione. 10.   Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa, secondo quanto previsto dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno n+2, relativamente all’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
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