Art. 30
Sicurezza dell’agenzia
In vigore dal 25 ott 2011
Sicurezza dell’agenzia
1. L’agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell’ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L’agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala.
2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure efficaci e adeguate per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall’agenzia e forniscono a quest’ultima una protezione adeguata conformemente all’accordo relativo alla sede dell’agenzia e agli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva pertinenti, garantendo nel contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall’agenzia.
Storico versioni
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