Art. 29 · Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Art. 29

Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 25 ott 2011
Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L’agenzia applica i principi in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (31), ivi incluse le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate e le misure relative alla sicurezza materiale. 2.   L’agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione. 3.   Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all’ e all’, paragrafo 1, lettera p), la struttura interna dell’agenzia necessaria ai fini dell’applicazione degli appropriati principi di sicurezza.
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