Art. 28 · Protezione dei dati

Art. 28

Protezione dei dati

In vigore dal 25 ott 2011
Protezione dei dati 1.   Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala, le informazioni trattate dall’agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’agenzia e in particolare della sezione 8, relativa al responsabile della protezione dei dati.
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