Art. 25 · Regime linguistico

Art. 25

Regime linguistico

In vigore dal 25 ott 2011
Regime linguistico 1.   All’agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (30). 2.   Fatte salve le decisioni adottate in base all’articolo 342 TFUE, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 1, lettere j) e k), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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