Art. 24 · Responsabilità

Art. 24

Responsabilità

In vigore dal 25 ott 2011
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale del personale dell’agenzia verso l’agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.
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