Art. 19
Gruppi consultivi
In vigore dal 25 ott 2011
Gruppi consultivi
1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:
a)
gruppo consultivo SIS II;
b)
gruppo consultivo VIS;
c)
gruppo consultivo Eurodac;
d)
ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tale sistema IT su larga scala.
2. Ogni Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell’Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala, e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema IT su larga scala in questione con un mandato di tre anni, rinnovabile.
Per quanto riguarda la Danimarca, essa nomina parimenti un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’ del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.
Ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, alle misure relative a Eurodac e alle misure relative ad altri sistemi IT su larga scala che partecipa a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema IT su larga scala in questione.
3. Sia Europol che Eurojust può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.
4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri di nessun gruppo consultivo. Il direttore esecutivo o il rappresentante del direttore esecutivo può presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatori.
5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell’agenzia.
6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere ad un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri. È messa a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L’, paragrafi 3 e 4, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac possono esprimere pareri sulle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac facilita le attività dei gruppi consultivi.
8. L’ si applica alla presidenza dei gruppi consultivi, mutatis mutandis.
Storico versioni
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