Art. 17 · Funzioni e poteri del direttore esecutivo

Art. 17

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

In vigore dal 25 ott 2011
Funzioni e poteri del direttore esecutivo 1.   L’agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo. 2.   Il direttore esecutivo è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Fatto salvo l’, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati all’agenzia ed è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l’esecuzione del bilancio. 4.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio dei propri compiti. 5.   Il direttore esecutivo: a) si occupa della gestione corrente dell’agenzia; b) garantisce il funzionamento dell’agenzia conformemente al presente regolamento; c) prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile; d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico: i) dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e ii) dell’agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi; e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; f) esercita nei confronti del personale dell’agenzia i poteri di cui all’, paragrafo 3, e gestisce le questioni relative al personale; g) fatto salvo l’ dello statuto dei funzionari, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all’ del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’ della decisione 2007/533/GAI, all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e per applicare norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti al personale dell’agenzia che deve lavorare con i dati Eurodac; h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l’accordo relativo alla sede dell’agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva con il governo degli Stati membri ospitanti. 6.   Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, in particolare i progetti dei seguenti atti: a) programma di lavoro annuale dell’agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi; b) norme finanziarie applicabili all’agenzia; c) programma di lavoro pluriennale; d) bilancio per l’esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività; e) piano strategico pluriennale per il personale; f) mandato per la valutazione di cui all’; g) modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001; h) misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro; i) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all’, paragrafo 1, lettera t), e di relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all’, paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione; j) elenco annuale, a fini di pubblicazione, delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE, di cui all’, paragrafo 1, lettera y), e l’elenco delle autorità di cui all’, paragrafo 1, lettera z). 7.   Il direttore esecutivo svolge ogni altro compito conformemente al presente regolamento.
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