Art. 15
Riunioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 ott 2011
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è convocato su richiesta:
a)
del suo presidente;
b)
di almeno un terzo dei suoi membri;
c)
della Commissione;
d)
del direttore esecutivo.
Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.
3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.
4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.
6. L’agenzia provvede a dotare il consiglio di amministrazione di una segreteria.
Storico versioni
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