Art. 15 · Riunioni del consiglio di amministrazione

Art. 15

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 ott 2011
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è convocato su richiesta: a) del suo presidente; b) di almeno un terzo dei suoi membri; c) della Commissione; d) del direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione. 3.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi. 4.   Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI. 5.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore. 6.   L’agenzia provvede a dotare il consiglio di amministrazione di una segreteria.
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