Art. 13
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 ott 2011
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.
2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i membri del consiglio di amministrazione e i membri supplenti entro il 22 gennaio 2012. Allo scadere di tale periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. In caso di assenza i membri sono rappresentati dai loro supplenti.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all’alto livello della loro pertinente esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati.
4. Il mandato dei membri è di quattro anni. È rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
5. I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure Eurodac partecipano alle attività dell’agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1077:oj#art-13