Art. 13 · Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 13

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 ott 2011
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. 2.   Ogni Stato membro e la Commissione nominano i membri del consiglio di amministrazione e i membri supplenti entro il 22 gennaio 2012. Allo scadere di tale periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. In caso di assenza i membri sono rappresentati dai loro supplenti. 3.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all’alto livello della loro pertinente esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati. 4.   Il mandato dei membri è di quattro anni. È rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. 5.   I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure Eurodac partecipano alle attività dell’agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.
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