Art. 12 · Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 12

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 ott 2011
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Per permettere all’agenzia di svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione: a) nomina e, se necessario, revoca il direttore esecutivo conformemente all’; b) esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l’operato, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione; c) stabilisce la struttura organizzativa dell’agenzia previa consultazione della Commissione; d) stabilisce il regolamento interno dell’agenzia previa consultazione della Commissione; e) approva, su proposta del direttore esecutivo, gli accordi sulla sede relativi alla sede dell’agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva in conformità dell’, paragrafo 4, che il direttore esecutivo deve firmare con gli Stati membri ospitanti; f) adotta, di concerto con la Commissione, le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari; g) adotta le necessarie disposizioni di esecuzione relative al distacco di esperti nazionali presso l’agenzia; h) adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui al capo II, partendo da un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all’, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all’ e previa ricezione del parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della pianificazione pluriennale; i) adotta un piano pluriennale in materia di politica del personale e un progetto di programma di lavoro annuale e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all’autorità di bilancio; j) adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio e al programma legislativo dell’Unione nei settori disciplinati dagli articoli da 67 a 89 TFUE, il programma di lavoro annuale dell’agenzia per l’anno successivo; provvede inoltre affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicato; k) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale di attività dell’agenzia per l’anno precedente confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e entro il 15 giugno dello stesso anno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; la relazione annuale di attività è pubblicata; l) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’agenzia, compresa l’attuazione dei progetti pilota di cui all’, conformemente all’, all’, paragrafo 6, e all’; m) adotta le norme finanziarie applicabili all’agenzia ai sensi dell’; n) nomina un contabile, che è funzionalmente indipendente nell’espletamento dei suoi compiti; o) assicura un seguito adeguato alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di revisione contabile e valutazioni, sia interne che esterne; p) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti della sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi; q) nomina un responsabile della sicurezza; r) nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001; s) adotta entro il 22 maggio 2012 le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001; t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI e del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI; u) adotta la relazione annuale sulle attività dell’unità centrale di Eurodac conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2725/2000; v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e assicura adeguato seguito ai controlli; w) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI; x) elabora statistiche sulle attività dell’unità centrale di Eurodac conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2725/2000; y) provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI; z) provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità designate conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2725/2000; aa) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento. 2.   Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala.
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