Art. 10 · Natura giuridica

Art. 10

Natura giuridica

In vigore dal 25 ott 2011
Natura giuridica 1.   L’agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica. 2.   L’agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio L’agenzia può anche concludere accordi sulla sua sede e sui siti istituiti conformemente al paragrafo 4 con gli Stati membri sui cui territori sono situati la sede e i siti tecnici e di riserva («Stati membri ospitanti»). 3.   L’agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. 4.   L’agenzia ha sede a Tallinn, Estonia. I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’, paragrafo 3, agli sono svolti a Strasburgo, Francia. Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau, Austria, se lo strumento legislativo che ne disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso prevede un sito di riserva.
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