Art. 2
In vigore dal 3 ott 2011
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Il presente regolamento scade il giorno in cui la raccolta e la trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, diventano obbligatorie per tutte le richieste di visto nell’ultima regione in cui il VIS è utilizzato, in conformità con la decisione che la Commissione deve adottare ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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