Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 lug 2011
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS: per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’, lettera a).»
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